Legge federale
|
Art. 32 Disponibilità a informare e sorvegliare
1 Se la fornitura di informazioni o la sorveglianza è standardizzata, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono essere in grado, in ogni momento e conformemente al diritto applicabile, di fornire le informazioni di cui agli articoli 21, 22, 24 e 26 capoverso 2 lettera a e di sorvegliare i servizi di telecomunicazione da loro offerti. 2 Se sono richieste informazioni non standardizzate o se è disposto un tipo di sorveglianza non standardizzata, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono collaborare con il Servizio conformemente alle sue istruzioni e prendere tutte le misure adeguate per garantire un’attuazione ineccepibile. 3 I fornitori di servizi di telecomunicazione possono a proprie spese incaricare terzi di adempiere questi obblighi. Devono accertarsi che i terzi incaricati siano in grado di garantire la sicurezza e la confidenzialità dei dati. I terzi incaricati sono sottoposti alla vigilanza del Servizio. |