Legge federale
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Art. 33 Prova della disponibilità a informare e sorvegliare
1 Su richiesta del Servizio, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono provare a proprie spese di essere in grado di fornire le informazioni standardizzate e di attuare i tipi di sorveglianza standardizzati conformemente al diritto applicabile. 2 Il Servizio può ricorrere a terzi per verificare la disponibilità a informare e sorvegliare. 3 Il Servizio definisce in ogni singolo caso i dettagli tecnici e organizzativi della prova. 4 Il Servizio riscuote dal fornitore di servizi di telecomunicazione un emolumento per le spese cagionate dalla verifica. Il Consiglio federale fissa gli emolumenti. 5 Il Servizio può ordinare ai fornitori di servizi di telecomunicazione di prendere misure tecniche e organizzative per colmare le lacune della loro disponibilità a informare e sorvegliare. 6 Il Servizio rilascia un attestato ai fornitori di servizi di telecomunicazione non appena la prova è stata fornita. Il Consiglio federale stabilisce il contenuto dell’attestato e la sua durata di validità, in particolare in caso di sviluppi tecnici. |