Legge federale
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Art. 34 Assunzione delle spese in caso di insufficiente collaborazione
1 Se non è in grado di adempiere gli obblighi di cui all’articolo 32 o se si rifiuta di farlo, il fornitore di servizi di telecomunicazione assume le spese che insorgono per il fatto che tali obblighi debbano essere demandati al Servizio o a terzi. 2 Il fornitore di servizi di telecomunicazione che non è in grado di adempiere tali obblighi non assume le spese se:
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