Legge federale
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Art. 35 Ricerca d’emergenza
1 Al di fuori di un procedimento penale, l’autorità competente può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni per ritrovare una persona scomparsa. 2 Una persona è considerata scomparsa se:
3 L’autorità competente può impiegare apparecchi tecnici secondo l’articolo 269bis CPP43 se le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 269 CPP già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la ricerca risulterebbe vana o eccessivamente difficile. Tiene una statistica delle sorveglianze secondo l’articolo 269bis CPP. 4 L’autorità competente può anche consultare dati relativi a terzi, sempre che le circostanze lo facciano ritenere necessario per ritrovare la persona scomparsa. |