Legge federale
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Art. 36 Ricerca di condannati
1 Al di fuori di un procedimento penale, l’autorità competente può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni per ritrovare una persona condannata a una pena detentiva o nei cui confronti è stata ordinata una misura privativa della libertà, con sentenza passata in giudicato ed esecutiva, se le misure di ricerca già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la ricerca risulterebbe vana o eccessivamente difficile. 2 L’autorità competente può impiegare apparecchi tecnici secondo l’articolo 269bis CPP44 e programmi informatici secondo l’articolo 269ter CPP se le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 269 CPP già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la ricerca risulterebbe vana o eccessivamente difficile. Tiene una statistica delle sorveglianze secondo gli articoli 269bis e 269ter CPP. 3 L’autorità competente può anche consultare dati relativi a terzi, sempre che le condizioni di cui all’articolo 270 CPP siano adempiute per analogia. |