Legge federale
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Art. 37 Procedura
1 La procedura è retta per analogia dagli articoli 271, 272 e 274–279 CPP45. 2 In deroga all’articolo 279 CPP, le persone sorvegliate nell’ambito di una ricerca d’emergenza sono informate non appena possibile. 3 La Confederazione e i Cantoni designano l’autorità che dispone la sorveglianza, l’autorità d’approvazione e l’autorità di ricorso. L’ordine di sorveglianza sottostà all’approvazione di un’autorità giudiziaria. |