Legge federale
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Art. 38 Principi
1 Le persone obbligate a collaborare assumono le spese per le installazioni di cui necessitano per adempiere gli obblighi loro assegnati dalla presente legge. 2 Le persone obbligate a collaborare ricevono dal Servizio un’equa indennità per le spese da esse sostenute per attuare le sorveglianze e per la fornitura delle informazioni di cui agli articoli 21 e 22. 3 I Cantoni partecipano alle spese sostenute dal Servizio per le sue prestazioni e per le indennità versate alle persone obbligate a collaborare. 4 Il Consiglio federale può prevedere che:
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