Legge federale
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Art. 38a Modalità
1 Il Consiglio federale disciplina il calcolo e il versamento delle indennità nonché il calcolo e la riscossione della partecipazione alle spese. 2 Può prevedere che le indennità e la partecipazione alle spese siano calcolate per singolo caso o sotto forma di importi forfettari. 3 Per il calcolo per singolo caso stabilisce le tariffe applicabili. 4 Per il calcolo sotto forma di importi forfettari tiene conto della misura in cui le spese sono imputabili alla Confederazione o ai singoli Cantoni in base all’utilità delle informazioni e delle sorveglianze. Se i Cantoni hanno convenuto una ripartizione della quota di partecipazione alle spese che devono sostenere complessivamente, la ripartizione avviene in base a questa convenzione. 5 In caso di indennità e partecipazione alle spese sotto forma di importi forfettari, per le prestazioni proprie e quelle delle persone obbligate a collaborare il Servizio appronta un conteggio degli importi che risulterebbero se si procedesse a un calcolo per singolo caso. |