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Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)
del 18 marzo 2016 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 43Esecuzione
Il Consiglio federale e, nella misura in cui sono competenti, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie all’esecuzione della presente legge.