Legge federale
|
|
Art. 45 Disposizioni transitorie
1 Le sorveglianze in corso nel momento dell’entrata in vigore della presente legge sono continuate secondo il nuovo diritto. 2 I ricorsi contro le decisioni del Servizio sono trattati secondo il diritto applicabile in prima istanza. 3 L’obbligo di cui all’articolo 21 capoverso 2 si applica alle informazioni riguardanti carte SIM prepagate e mezzi analoghi che secondo il diritto anteriore devono rimanere disponibili al momento dell’entrata in vigore della presente legge. 4 Le indennità e gli emolumenti per una sorveglianza secondo la presente legge sono retti dal diritto in vigore nel momento in cui la sorveglianza è stata disposta. |
