Legge federale
|
Art. 10 Informazione
1 La Confederazione informa gli Svizzeri all’estero, in forma elettronica o cartacea, sui loro diritti e doveri nonché su tematiche legate alla presente legge. 2 Il DFAE può segnatamente mettere a disposizione degli Svizzeri all’estero una raccolta in forma elettronica delle basi legali che li riguardano, nonché fargli conoscere le istituzioni e la vita politica svizzere. |