Legge federale
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Art. 11 Iscrizione nel registro degli Svizzeri all’estero
1 I cittadini svizzeri non domiciliati in Svizzera devono annunciarsi presso la rappresentanza svizzera competente al fine di farsi iscrivere nel registro degli Svizzeri all’estero. 2 L’iscrizione è il requisito per esercitare i diritti e gli obblighi degli Svizzeri all’estero e accedere ai servizi forniti dalle autorità svizzere conformemente al presente titolo. Sono fatti salvi i casi in cui è urgente fornire un aiuto sociale. |