Legge federale
|
Art. 13 Comunicazione di cambiamenti
1 Gli iscritti al registro degli Svizzeri all’estero sono tenuti a comunicare alla rappresentanza competente ogni cambiamento o complemento da apportare ai dati che li riguardano. 2 Se in seguito a un cambiamento di domicilio all’estero o per altri motivi la competenza passa a una rappresentanza diversa, l’annuncio iniziale resta valido per la nuova rappresentanza competente. 3 I Comuni svizzeri notificano al DFAE tutti gli annunci di cittadini svizzeri che rimpatriano. |