Legge federale
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Art. 18 Esercizio del diritto di voto
1 Gli Svizzeri all’estero esercitano il diritto di voto nel loro ultimo Comune di domicilio. 2 Se non hanno un Comune di domicilio, esercitano il diritto di voto nel loro Comune d’origine. Se hanno più di un Comune d’origine, lo esercitano in quello che hanno scelto al momento dell’annuncio di cui all’articolo 12. 3 Il voto può essere espresso deponendo personalmente la scheda nell’urna o per corrispondenza o, purché siano soddisfatte le condizioni previste, per via elettronica. 4 D’intesa con i Cantoni e i Comuni interessati, il Consiglio federale promuove la sperimentazione del voto elettronico per gli Svizzeri all’estero, conformemente all’articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 19765 sui diritti politici. 5 RS 161.1 |