Legge federale
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Art. 20 Catalogo elettorale degli Svizzeri all’estero
1 Il Cantone tiene il catalogo elettorale degli Svizzeri all’estero in modo centralizzato presso l’amministrazione cantonale o presso l’amministrazione della capitale cantonale. 2 Può tenere il catalogo elettorale degli Svizzeri all’estero in modo decentralizzato se i dati:
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