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Legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all’estero (Legge sugli Svizzeri all’estero, LSEst)
del 26 settembre 2014 (Stato 1° gennaio 2018)
Art. 24Sussidiarietà
L’aiuto sociale è concesso soltanto agli Svizzeri all’estero che non possono provvedere sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi privati o con aiuti dello Stato ospite.