Legge federale
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Art. 27 Genere ed entità
1 Il genere e l’entità dell’aiuto sociale sono determinati secondo le condizioni particolari dello Stato ospite, tenendo conto dei bisogni vitali di uno Svizzero che vi risiede. 2 La Confederazione può concedere un aiuto supplementare agli Svizzeri all’estero che percepiscono prestazioni di aiuto sociale dallo Stato ospite, nel rispetto del principio sancito al capoverso 1. |