Legge federale
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Art. 35 Obbligo di restituzione
1 Le prestazioni di aiuto sociale devono essere restituite se il beneficiario non ha più bisogno dell’aiuto sociale e se è garantito un adeguato sostentamento per sé e per la sua famiglia. 2 Le prestazioni di aiuto sociale ricevute prima del raggiungimento della maggiore età o in seguito a titolo d’aiuto all’istruzione non devono essere restituite. 3 Chiunque ha ottenuto per sé o per altri prestazioni di aiuto sociale fornendo scientemente indicazioni inesatte o incomplete è tenuto in tutti i casi a restituirle. 4 Gli eredi sono tenuti a restituire le prestazioni di aiuto sociale di cui ha beneficiato il defunto, nella misura in cui si trovano arricchiti dall’eredità. 5 La DC decide circa la restituzione. Se le circostanze lo giustificano, essa può rinunciare interamente o parzialmente alla restituzione. |