Legge federale
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Art. 39 Persone fisiche
1 La protezione consolare può essere concessa alle seguenti persone fisiche:
2 Può essere concessa anche a cittadini svizzeri che possiedono più nazionalità, a condizione che non ricevano già aiuto da un altro Stato. 3 Una persona che oltre alla nazionalità svizzera possiede anche la nazionalità dello Stato ospite può beneficiare della protezione consolare svizzera se lo Stato ospite non vi si oppone. |