Legge federale
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Art. 40 Persone giuridiche
1 La protezione consolare può essere concessa a persone giuridiche:
2 A titolo sussidiario la protezione consolare può essere accordata anche alle persone giuridiche all’estero se queste sono controllate da un cittadino svizzero o da una persona giuridica ai sensi del capoverso 1 e se lo Stato ospite non vi si oppone. 3 Per controllo ai sensi del capoverso 2 si intende che la persona che lo detiene:
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