Legge federale
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Art. 41 Protezione di interessi stranieri
1 La Confederazione può assumere la protezione degli interessi di persone fisiche o giuridiche di uno Stato straniero. La decisione in merito spetta al Consiglio federale. 2 La protezione di questi interessi non può andare al di là di quella prevista per le persone svizzere. |