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Legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all’estero (Legge sugli Svizzeri all’estero, LSEst)
del 26 settembre 2014 (Stato 1° gennaio 2018)
Art. 45Assistenza generale all’estero
1 L’assistenza generale comprende segnatamente gli aiuti prestati in caso di malattia e infortunio oppure gli aiuti prestati alle vittime di un grave crimine.
2 In casi particolari la Confederazione può partecipare a operazioni di ricerca e salvataggio.
3 Se nell’ambito della sua assistenza la Confederazione è informata dalle autorità dello Stato ospite del decesso di un cittadino svizzero con domicilio in Svizzera, lo comunica agli stretti congiunti.
4 Nei procedimenti giudiziari all’estero le rappresentanze possono raccomandare un patrocinatore legale sul posto, senza garanzia.
5 Le rappresentanze possono intervenire presso le autorità locali e centrali dello Stato ospite tramite i canali consolari e diplomatici.