Legge federale
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Art. 52 Navigazione marittima
Le rappresentanze forniscono servizi consolari nelle questioni concernenti la navigazione marittima ai sensi degli articoli 43, 56, 57, 59, 65, 82, 119 e 120 della legge federale del 23 settembre 19538 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera. |