Legge federale
|
Art. 54 Cittadinanza
1 Il DFAE coadiuva la Segreteria di Stato della migrazione9 nelle questioni relative alla cittadinanza. 2 Le rappresentanze cooperano in particolare agli accertamenti che devono essere condotti all’estero in virtù degli articoli 7, 21 capoversi 2 e 4, 26 e 27 della legge del 20 giugno 201410 sulla cittadinanza.11 9 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2015. 10 RS 141.0 11 Vedi art. 68 qui avanti. |