Legge federale
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Art. 60 Rimborso delle spese
1 La persona all’origine di un servizio consolare rimborsa le spese sostenute dalla Confederazione. 2 Le spese sono rimborsate anche se il servizio prestato dalla Confederazione non è stato fornito su richiesta della persona in questione, ma in base alla presunta volontà e nell’interesse di quest’ultima. 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e le eccezioni. |