Legge federale
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Art. 61 Rinuncia agli emolumenti o al rimborso delle spese
In caso di indigenza della persona in questione o per altre importanti ragioni può essere concessa una dilazione oppure condonato parzialmente o totalmente il pagamento degli emolumenti o del rimborso spese. Se il pagamento dell’emolumento o del rimborso spese viene condonato parzialmente o totalmente è necessario considerare se la persona in questione ha dato prova di negligenza. |