Legge federale
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Art. 64 Collaborazione e delega di attribuzioni
1 I servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni cooperano tra loro gratuitamente. Il DFAE può stipulare convenzioni di prestazioni con servizi cantonali per prestazioni straordinarie. 2 Gli uffici della Confederazione e le rappresentanze possono collaborare con autorità straniere nei limiti delle proprie competenze. 3 Il Consiglio federale può stipulare accordi internazionali sui servizi in ambito consolare. 4 Può incaricare persone giuridiche private attive su un determinato territorio del rilascio di visti o dell’adempimento di altri servizi consolari specifici, nel caso in cui la Svizzera non possieda per questo territorio alcuna rappresentanza diplomatica competente. A tale scopo può stipulare convenzioni di prestazioni. |