Legge federale
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Art. 7 Sportello unico
1 Il DFAE è l’interlocutore principale delle persone e delle istituzioni svizzere all’estero. 2 Fornisce i servizi consolari avvalendosi di norma della propria rete di rappresentanze. 3 Coordina il trattamento delle domande con i competenti organi dell’Amministrazione federale e dei Cantoni ai quali sono assegnati compiti conformemente alla presente legge. |