Legge federale
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Art. 9 Rete di contatti
1 Le rappresentanze curano le relazioni con la comunità degli Svizzeri all’estero e sfruttano la loro rete di contatti. 2 La Confederazione cura i contatti con le istituzioni che promuovono le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera e che contribuiscono a migliorare l’assistenza a favore degli Svizzeri all’estero e il loro inserimento nella rete di contatti, segnatamente con l’Organizzazione degli Svizzeri all’estero. 3 La Confederazione promuove lo scambio dei giovani Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera. |