Legge federale
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Art. 148 Comunicazione dei dati
1 Il servizio specializzato CSP DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del SIBAD agli organi seguenti:122
2 Le autorità responsabili comunicano i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone agli organi e alle persone seguenti:124
3 Il servizio specializzato CSP DDPS può comunicare elettronicamente a organi della Confederazione i seguenti dati dei controlli di sicurezza relativi alle persone a fini di ulteriore utilizzazione in sistemi di sicurezza, se per la loro attività detti organi devono fondarsi sui dati dei controlli di sicurezza relativi alle persone e se i dati non sono pregiudizievoli per la persona interessata:125
122 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 20074613, 2010 6923). 123 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 20074613, 2010 6923). 124 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 20074613, 2010 6923). 125 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 20074613, 2010 6923). |