Legge federale
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Art. 22 Comunicazione dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’ITR agli organi e ai medici incaricati del reclutamento. 2 L’Aggruppamento Difesa comunica le decisioni concernenti l’idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile agli organi seguenti:
3 L’Aggruppamento Difesa comunica il profilo attitudinale e l’attribuzione agli organi seguenti:
4 I risultati dei test di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettere d e e possono essere comunicati soltanto sotto forma di valori numerici. La comunicazione degli altri dati sanitari è retta dall’articolo 28. |