Legge federale
|
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente legge disciplina il trattamento di dati personali di persone fisiche e giuridiche (dati), compresi i dati personali degni di particolare protezione, nei sistemi d’informazione e nell’ambito dell’impiego di mezzi di sorveglianza dell’esercito e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) da parte di:5
2 La presente legge non si applica al trattamento dei dati da parte dei servizi informazioni.9 3 Per quanto la presente legge non contenga norme speciali, è applicabile la legge federale del 25 settembre 202010 sulla protezione dei dati (LPD).11 5 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 117; FF 2021 3046) 6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). 7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). 8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). 9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). 11 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 117; FF 2021 3046) |