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Legge federale sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (LSIM)1
del 3 ottobre 2008 (Stato 1° settembre 2023)
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046).
Art. 1Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente legge disciplina il trattamento di dati personali di persone fisiche e giuridiche (dati), compresi i dati personali degni di particolare protezione, nei sistemi d’informazione e nell’ambito dell’impiego di mezzi di sorveglianza dell’esercito e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) da parte di:5
a.
autorità della Confederazione e dei Cantoni;
terzi che adempiono compiti in relazione con gli affari militari e della protezione civile o per il DDPS.
2 La presente legge non si applica al trattamento dei dati da parte dei servizi informazioni.9
3 Per quanto la presente legge non contenga norme speciali, è applicabile la legge federale del 25 settembre 202010 sulla protezione dei dati (LPD).11
5 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 117; FF 2021 3046)
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046).
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046).
8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046).
9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046).