Legge federale
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Art. 125 Conservazione dei dati
1 I dati dei sistemi d’informazione per i simulatori sono conservati sino al termine del servizio d’istruzione. 2 Nel caso di militari, civili o terzi che si allenano regolarmente sui medesimi simulatori, i dati relativi agli allenamenti possono essere conservati per dieci anni a decorrere dal termine del corrispondente allenamento.178 178 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). |