Legge federale
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Art. 147 Raccolta dei dati
1 Le autorità responsabili dello svolgimento dei controlli di sicurezza relativi alle persone raccolgono i dati per il SIBAD presso:214
2 Nell’ambito delle pertinenti basi legali, le autorità responsabili dello svolgimento dei controlli di sicurezza relativi alle persone hanno accesso, mediante procedura di richiamo, ai registri e alle banche dati seguenti:215
3 Le autorità responsabili dello svolgimento dei controlli di sicurezza relativi alle persone possono chiedere dati agli organi di sicurezza della Confederazione o alle corrispondenti autorità cantonali. Quest’ultimi possono autorizzare le autorità responsabili ad accedere direttamente mediante procedura di richiamo ai loro registri e alle loro banche dati.221 214 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 20074613, 2010 6923). 215 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). 216 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). 219 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). 221 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 20074613, 2010 6923). |