Legge federale
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Art. 149 Conservazione dei dati
1 Le autorità responsabili distruggono immediatamente i dati:228
2 Le autorità responsabili conservano i dati finché la persona interessata occupa il posto, esercita la funzione oppure esegue il mandato, ma al massimo per dieci anni.229 228 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 20074613, 2010 6923). 229 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 20074613, 2010 6923). |