Legge federale
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Art. 172 Comunicazione dei dati 260
1 La Segreteria generale del DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del SCHAMIS ai collaboratori incaricati dei compiti di cui all’articolo 169. 2 La Segreteria generale del DDPS comunica ai terzi che partecipano alla liquidazione di sinistri e di pretese in materia di responsabilità civile i dati necessari a tal fine. 260 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). |