Legge federale
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Art. 179f Conservazione dei dati
1 I dati del PSN sono conservati per cinque anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare. 2 I dati di terzi sono conservati per una durata massima di cinque anni a decorrere dal ritiro del materiale dell’esercito. I dati concernenti l’arma in prestito sono conservati per 20 anni a decorrere dalla restituzione dell’arma. 3 I dati sulla consegna, il deposito e il ritiro ordinario, cautelare o definitivo dell’arma personale e dell’arma in prestito sono conservati per 20 anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare o dalla cessione in proprietà dell’arma personale. 4 I dati degli impiegati contenuti negli atti del personale sono conservati per una durata massima di dieci anni a decorrere dal termine del rapporto di lavoro con l’Aggruppamento Difesa. I risultati dei test della personalità e le valutazioni del potenziale sono conservati per cinque anni al massimo. Le valutazioni delle prestazioni nonché le decisioni fondate su valutazioni sono conservate per cinque anni; nel caso di una causa giudiziaria in corso, al più tardi fino alla conclusione del procedimento. |