Legge federale
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Art. 179k Comunicazione dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del TFS agli organi e alle persone seguenti, ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti:286
2 L’Aggruppamento Difesa comunica all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alle amministrazioni delle contribuzioni e all’organo incaricato del traffico dei pagamenti i dati del TFS necessari per i conteggi e i controlli di cui all’articolo 179h.287 286 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). 287 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). |