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Legge federale sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (LSIM)1
del 3 ottobre 2008 (Stato 1° settembre 2023)
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046).
Art. 179kComunicazione dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del TFS agli organi e alle persone seguenti, ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti:286
a.
alle società e alle federazioni di tiro riconosciute;
b.
ai funzionari per il tiro fuori del servizio;
c.
ai detentori di armi in prestito;
d.
alle autorità militari.
2 L’Aggruppamento Difesa comunica all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alle amministrazioni delle contribuzioni e all’organo incaricato del traffico dei pagamenti i dati del TFS necessari per i conteggi e i controlli di cui all’articolo 179h.287
286 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046).
287 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046).