Legge federale
|
Art. 17e Comunicazione dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i rispettivi dati che li concernono contenuti nel GDS alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, comprese le persone soggette all’obbligo di leva, al personale previsto per il promovimento della pace, ai civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito e alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile. 2 Rende accessibili alle unità amministrative competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, ai comandi militari, ai comandanti della protezione civile o a terzi mediante procedura di richiamo o trasmissione elettronica i seguenti dati del GDS:
|