Legge federale
|
Art. 184 Comunicazione dei dati
1 I dati raccolti con i mezzi di sorveglianza possono essere resi accessibili mediante procedura di richiamo unicamente alle persone direttamente incaricate di adempiere il mandato per il quale i mezzi di sorveglianza sono stati impiegati. 2 I dati trattati possono essere comunicati unicamente agli organi e alle persone autorizzati a riceverli conformemente al mandato. I destinatari possono trasmettere i dati soltanto in conformità con il mandato. 3 I dati che non sono necessari per adempiere il mandato non possono essere comunicati. Se possono essere rilevanti ai fini del perseguimento penale, tali dati possono essere comunicati all’Ufficio federale di polizia; quest’ultimo li inoltra alle competenti autorità di perseguimento penale. |