Legge federale
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Art. 2 Principi del trattamento dei dati
1 Per quanto necessario per adempiere i loro compiti legali o contrattuali, nell’esercizio di sistemi di informazione o nell’impiego di mezzi di sorveglianza dell’esercito e del DDPS, gli organi e le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 possono:12
2 Gli organi e le persone presso i quali i dati possono essere raccolti sono tenuti a comunicarli gratuitamente. 3 Per i medesimi scopi di trattamento, i dati possono essere trattati anche in forma non elettronica. 4 L' organo o la persona che chiede dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario. 5 Le immagini che raffigurano persone in servizio militare univocamente identificabili possono essere pubblicate unicamente previo consenso scritto di quest’ultime. 12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). 13 Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2022, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). 14 Nuova espr. giusta l’all. n. 14 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043). Di detta mod. é tenuto in tutto il testo. |