Legge federale
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Art. 29 Conservazione dei dati
1 I dati del MEDISA sono conservati per 40 anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare, ma al massimo sino alla data in cui la persona interessata compie 80 anni.100 2 I dati di civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito sono conservati per 40 anni a decorrere dalla conclusione del periodo d’assistenza o dell’impiego, ma al massimo sino alla data in cui la persona interessata compie 80 anni.101 3 Se a una persona sono applicabili i capoversi 1 e 2, i dati sanitari sono conservati sino alla scadenza dei due termini. 100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 20145939). 101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 20145939). |