Legge federale
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Art. 4 Rete integrata di sistemi d’informazione
1 Il DDPS e le sue unità amministrative gestiscono congiuntamente una rete integrata dei sistemi d’informazione disciplinati nella presente legge e nelle sue disposizioni d’esecuzione.19 2 I sistemi sono interconnessi in maniera da consentire agli organi e alle persone competenti di:
19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). |