Legge federale
|
Art. 47 Conservazione dei dati 111
1 I dati delle persone in servizio di volo e delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare sono conservati per 40 anni a decorrere dal proscioglimento dal servizio di volo o dall’obbligo di prestare servizio militare, ma al massimo sino alla data in cui la persona interessata compie 80 anni. I dati delle altre persone sono conservati per cinque anni. 2 Se alla scadenza del periodo di conservazione secondo il capoverso 1 la persona interessata è ancora in cura o in assistenza presso l’Istituto di medicina aeronautica, i suoi dati sono conservati per dieci anni dalla fine della cura o dell’assistenza. 111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). |