Legge federale
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Art. 53 Conservazione dei dati
1 I dati degli aspiranti respinti sono conservati sino al passaggio in giudicato della decisione. 2 I dati dei membri del distaccamento d’esplorazione dell’esercito, dei membri del distaccamento speciale della polizia militare e delle persone del comando forze speciali impiegate per l’appoggio all’impiego sono conservati sino alla loro uscita dal rispettivo distaccamento o dal comando forze speciali.119 119 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). |