Legge federale
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Art. 65 Conservazione dei dati
1 I dati dell’IPV sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dalla conclusione dell’impiego presso l’Aggruppamento Difesa. 2 I dati dei candidati che non sono stati assunti sono distrutti al più tardi dopo sei mesi.129 129 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). |