Legge federale
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Art. 70 Comunicazione dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PERAUS agli organi e alle persone competenti in seno all’Aggruppamento Difesa per il reclutamento, l’istruzione e l’impiego del personale per il servizio di promovimento della pace. 2 L’Aggruppamento Difesa comunica i dati del PERAUS agli organi seguenti:
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