Legge federale
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Art. 94 Comunicazione dei dati 163
La Segreteria generale del DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’ISKM agli organi e alle persone che in seno al DDPS sono competenti per la pianificazione e lo sviluppo dei quadri nonché per la gestione delle competenze, alla persona interessata e ai suoi superiori. 163 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). |